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Con
queste poche ma dettagliate righe IBBF-TEAM vuole cercare
di rispondere al “solito” importante e per certi
versi delicato quesito circa la “collocazione giuridica”
del nostro amato strumento di pesca:il belly boat appunto.
Molti appassionati ci chiedono infatti, attraverso la via
telematica, se il belly boat debba essere considerato NATANTE,
ed eventualmente quali sarebbero le limitazioni conseguenti
dovute al menzionato riconoscimento.
Il Decreto Legge 16 GIUGNO 1994 nr. 378 coordinato con la
Legge di conversione 8 Agosto 1994 nr. 498 (Gazzetta Ufficiale
12.08.94 nr.188) ELIMINA OGNI DUBBIO e sancisce che: |
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“Sono
natanti":
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Le
unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non
superiore a metri 7,50 se a motore e a 10 se a vela, anche
se con motore ausiliario ed i motovelieri aventi lunghezza
fuori tutto non superiore a metri 10”
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Il
belly boat NON RIENTRA quindi nella categoria dei NATANTI
(si evince chiaramente dal testo della legge).
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SONO
ALTRESI’ ESCLUSI da tale categoria sia i PONTUBE |
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che
i PONTOON FLOAT TUBE.
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Il
PONTOON CLASSIC BOAT(come sopra detto) RIENTRA invece nella
categoria dei natanti in quanto equipaggiato di coppia di
remi e talvolta, in via sussidiaria, di minuscolo motore elettrico.
Non
ci resta che augurarvi….GOOD FLOAT TUBING!! |