BELLY BOAT: NATANTE O…STRAVAGANTE??
 

Con queste poche ma dettagliate righe IBBF-TEAM vuole cercare di rispondere al “solito” importante e per certi versi delicato quesito circa la “collocazione giuridica” del nostro amato strumento di pesca:il belly boat appunto.
Molti appassionati ci chiedono infatti, attraverso la via telematica, se il belly boat debba essere considerato NATANTE, ed eventualmente quali sarebbero le limitazioni conseguenti dovute al menzionato riconoscimento.
Il Decreto Legge 16 GIUGNO 1994 nr. 378 coordinato con la Legge di conversione 8 Agosto 1994 nr. 498 (Gazzetta Ufficiale 12.08.94 nr.188) ELIMINA OGNI DUBBIO e sancisce che:

 

“Sono natanti":

 

  • Le unità da diporto a remi (nel nostro caso rientra di certo il pontoon classic boat detto anche kickboat)

 

  • Le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a 10 se a vela, anche se con motore ausiliario ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10”
 

Il belly boat NON RIENTRA quindi nella categoria dei NATANTI (si evince chiaramente dal testo della legge).

  SONO ALTRESI’ ESCLUSI da tale categoria sia i PONTUBE
  che i PONTOON FLOAT TUBE.

Il PONTOON CLASSIC BOAT(come sopra detto) RIENTRA invece nella categoria dei natanti in quanto equipaggiato di coppia di remi e talvolta, in via sussidiaria, di minuscolo motore elettrico.

 

Non ci resta che augurarvi….GOOD FLOAT TUBING!!

     
Minuscolo "prontuario" che consigliamo di tenere sempre accanto alla licenza di pesca governativa e di esibire in caso di contestazione. IBBF-TEAM lo ha progettato di dimensioni ridotte e quindi tascabile. Completo di tutti i riferimenti normativi circa la definizione di natante.