DEFINIZIONE
DI NATANTE
Il decreto
legge 16.6.1994 e la relativa legge di conversione 8.8.1994,
n. 498 hanno modificato notevolmente la legislazione sulla
nautica da diporto. In particolare, il natante ha avuto una
nuova definizione: è stata introdotta la tipologia
dei motovelieri e le categorie delle unità da diporto
sono ora individuate con il solo parametro della lunghezza.
Il riferimento alla stazza e alla potenza del motore non viene
quindi più considerato. Nel corso della trattazione
dei vari argomenti analizzeremo sia pure in sintesi le varie
modifiche normative introdotte con il D.Lgl. n. 436 del 14.8.1996
e della L. n. 647 del 23.12.1996; gli artt. 6, 10, 11, 15,
e 17 riguardano la nautica da diporto.
1. Sono definite natanti
a) le unità di lunghezza fuori tutto fino a m. 7,50
se a motore (indipendentemente dalla potenza);
b) le unità di lunghezza f.t. fino a m. 10,00 se a
vela con motore ausiliario, e i motovelieri.
Sono unità a vela con motore ausiliario quelle in cui
il rapporto vela/motore è superiore a 2 (es.: superficie
velica mq 30/motore CV 14);
Se il rapporto vela/motore è uguale o superiore a 1
ma inferiore a 2, l'unità è un motoveliero (es.:
sup. velica mq 30/motore CV 16).
Se il rapporto vela/motore è inferiore a 1 l'unità
è a motore (es.: sup. velica mq 30/motore CV 31).
2. Sono definite imbarcazioni
Le unità aventi una lunghezza f.t. superiore a m. 7,50
se a motore o a m. 10,00 se a vela con motore ausiliario,
fino a m. 24,00.
3. Sono definite navi
Le unità a motore o a vela con motore ausiliario aventi
una lunghezza f.t. superiore a m. 24,00.
4. Unità da diporto
Le unità da diporto, secondo il tipo di propulsione,
si suddividono in:
a) unità a motore;
b) unità a vela con motore ausiliario: sono quelle
in cui il rapporto tra la superficie velica in mq di tutte
le vele (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in
CV o kW sia superiore rispettivamente a 2 o a 2,72 (per esempio
vedi il precedente punto 1.b).
c) motovelieri (motorsailer): sono quelle unità a propulsione
mista (vela e motore) in cui il rapporto tra superficie velica
in mq di tutte le vele (escluso lo spinnaker) e la potenza
del motore in CV o kW sia superiore o uguale rispettivamente
a 1 o 1,36 e non superiore a 2 o 2,72 (per un esempio vedi
precedente punto 1.b).
II.
I NATANTI DA DIPORTO
1. Natanti autorizzati alla navigazione entro
le 12 miglia dalla costa.
I natanti da diporto, a norma dell'art. 19 del Decreto Legislativo
436/96, possono navigare fino a 12 miglia dalla costa, a condizione
che abbiano i seguenti requisiti:
a) devono essere muniti del certificato di omologazione e
dichiarazione di conformità al prototipo, dal quale
risulti la loro idoneità (riconosciuta dal RINa) alla
navigazione senza alcun limite. Per le unità già
iscritte nei registri e successivamente cancellate, è
sufficiente avere a bordo l'estratto del R.I.D. (Registro
delle Imbarcazioni da Diporto) rilasciato dall'ex ufficio
di iscrizione dal quale risulti l'idoneità alla navigazione
oltre 6 miglia (sia navigazione senza alcun limite, sia entro
20 miglia dalla costa);
b) il conduttore deve essere in possesso della patente nautica,
a motore, per il comando delle unità da diporto senza
alcun limite;
c) devono essere muniti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni
di sicurezza regolamentari previste per la navigazione svolta
oltre 6 miglia dalla costa.
2. I natanti autorizzati alla navigazione entro 1 miglio
Sono i natanti a vela fino a mq. 4, tavole a vela, jole ecc.
I vari tipi sono indicati nelle ordinanze emanate dalle Autorità
Marittime, esposte presso tutti gli stabilimenti balneari.
3. Natanti acquascooter - Disciplina.
La legge n. 498/94 sulla nautica da diporto ha stabilito che
la navigazione e l'utilizzazione degli acquascooter devono
essere disciplinate mediante Ordinanze delle Autorità
Marittime locali. Pertanto, prima di prendere il largo con
una moto d'acqua è necessario prendere visione dell'Ordinanza
locale che detta norme sulle zone dove è consentita
la circolazione, la distanza dalla costa e le dotazioni di
sicurezza che devono essere tenute a bordo. Si ricorda comunque
che in genere le dette ordinanze prevedono che tali mezzi
possano essere impiegati in una fascia costiera compresa tra
i 300 metri e il miglio e che essi, per l'allontanamento dalla
costa e per l'atterraggio, devono navigare entro gli appositi
corridoi, a velocità ridotta al minimo (non superiore
a 3 nodi); inoltre nella spinta propulsiva il tubo di scarico
deve rimanere sempre in immersione. Nei luoghi dove non esistono
corridoi di atterraggio, gli acquascooter non possono usare
il motore nella fascia dei 300 metri. Essi devono intanto
essere portati al largo a rimorchio di altro natante, esclusivamente
a remi. In modo analogo si procede per il rientro a riva.
NUMERO
PERSONE TRASPORTABILI SU IMBARCAZIONI E NATANTI
1. Il numero delle persone
trasportabili dalle imbarcazioni viene definito nel corso
degli accertamenti tecnici di idoneità sulla licenza
di navigazione dell'unità. Tale numero è comprensivo
dell'equipaggio e dei passeggeri a bordo.
Nota: È in corso l'emanazione di un provvedimento che
stabilirà il numero minimo dei componenti l'equipaggio
delle imbarcazioni e navi da diporto e numero massimo delle
persone trasportabili in conformità a quanto previsto
dalla legge sulla nautica.
2. Il numero delle persone trasportabili sui natanti viene
stabilito con ordinanza emanata dalle Autorità Marittime
locali, secondo le direttive ministeriali, che prevedono i
seguenti criteri.
a) per una lunghezza fino a m. 3,50: 2 persone;
b) per una lunghezza da m. 3,51 a m. 4,50: 4 persone
c) per una lunghezza da m. 4,51 a m. 6,00: 5 persone;
d) qualora l'unità sia di tipo omologato, il numero
delle persone trasportabili è quello indicato nel certificato
di omologazione rilasciato dall'Ente Tecnico. Tale documento
deve essere tenuto a bordo, in originale o copia autenticata,
solo quando il numero delle persone trasportate è superiore
a quello stabilito dalle ordinanze
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