DEFINIZIONE DI NATANTE

DEFINIZIONE DI NATANTE


Il decreto legge 16.6.1994 e la relativa legge di conversione 8.8.1994, n. 498 hanno modificato notevolmente la legislazione sulla nautica da diporto. In particolare, il natante ha avuto una nuova definizione: è stata introdotta la tipologia dei motovelieri e le categorie delle unità da diporto sono ora individuate con il solo parametro della lunghezza. Il riferimento alla stazza e alla potenza del motore non viene quindi più considerato. Nel corso della trattazione dei vari argomenti analizzeremo sia pure in sintesi le varie modifiche normative introdotte con il D.Lgl. n. 436 del 14.8.1996 e della L. n. 647 del 23.12.1996; gli artt. 6, 10, 11, 15, e 17 riguardano la nautica da diporto.
1. Sono definite natanti
a) le unità di lunghezza fuori tutto fino a m. 7,50 se a motore (indipendentemente dalla potenza);
b) le unità di lunghezza f.t. fino a m. 10,00 se a vela con motore ausiliario, e i motovelieri.
Sono unità a vela con motore ausiliario quelle in cui il rapporto vela/motore è superiore a 2 (es.: superficie velica mq 30/motore CV 14);
Se il rapporto vela/motore è uguale o superiore a 1 ma inferiore a 2, l'unità è un motoveliero (es.: sup. velica mq 30/motore CV 16).
Se il rapporto vela/motore è inferiore a 1 l'unità è a motore (es.: sup. velica mq 30/motore CV 31).
2. Sono definite imbarcazioni
Le unità aventi una lunghezza f.t. superiore a m. 7,50 se a motore o a m. 10,00 se a vela con motore ausiliario, fino a m. 24,00.
3. Sono definite navi
Le unità a motore o a vela con motore ausiliario aventi una lunghezza f.t. superiore a m. 24,00.
4. Unità da diporto
Le unità da diporto, secondo il tipo di propulsione, si suddividono in:
a) unità a motore;
b) unità a vela con motore ausiliario: sono quelle in cui il rapporto tra la superficie velica in mq di tutte le vele (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in CV o kW sia superiore rispettivamente a 2 o a 2,72 (per esempio vedi il precedente punto 1.b).
c) motovelieri (motorsailer): sono quelle unità a propulsione mista (vela e motore) in cui il rapporto tra superficie velica in mq di tutte le vele (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in CV o kW sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o 1,36 e non superiore a 2 o 2,72 (per un esempio vedi precedente punto 1.b).


II. I NATANTI DA DIPORTO


1. Natanti autorizzati alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa.
I natanti da diporto, a norma dell'art. 19 del Decreto Legislativo 436/96, possono navigare fino a 12 miglia dalla costa, a condizione che abbiano i seguenti requisiti:
a) devono essere muniti del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità al prototipo, dal quale risulti la loro idoneità (riconosciuta dal RINa) alla navigazione senza alcun limite. Per le unità già iscritte nei registri e successivamente cancellate, è sufficiente avere a bordo l'estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto) rilasciato dall'ex ufficio di iscrizione dal quale risulti l'idoneità alla navigazione oltre 6 miglia (sia navigazione senza alcun limite, sia entro 20 miglia dalla costa);
b) il conduttore deve essere in possesso della patente nautica, a motore, per il comando delle unità da diporto senza alcun limite;
c) devono essere muniti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza regolamentari previste per la navigazione svolta oltre 6 miglia dalla costa.
2. I natanti autorizzati alla navigazione entro 1 miglio
Sono i natanti a vela fino a mq. 4, tavole a vela, jole ecc. I vari tipi sono indicati nelle ordinanze emanate dalle Autorità Marittime, esposte presso tutti gli stabilimenti balneari.
3. Natanti acquascooter - Disciplina.
La legge n. 498/94 sulla nautica da diporto ha stabilito che la navigazione e l'utilizzazione degli acquascooter devono essere disciplinate mediante Ordinanze delle Autorità Marittime locali. Pertanto, prima di prendere il largo con una moto d'acqua è necessario prendere visione dell'Ordinanza locale che detta norme sulle zone dove è consentita la circolazione, la distanza dalla costa e le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo. Si ricorda comunque che in genere le dette ordinanze prevedono che tali mezzi possano essere impiegati in una fascia costiera compresa tra i 300 metri e il miglio e che essi, per l'allontanamento dalla costa e per l'atterraggio, devono navigare entro gli appositi corridoi, a velocità ridotta al minimo (non superiore a 3 nodi); inoltre nella spinta propulsiva il tubo di scarico deve rimanere sempre in immersione. Nei luoghi dove non esistono corridoi di atterraggio, gli acquascooter non possono usare il motore nella fascia dei 300 metri. Essi devono intanto essere portati al largo a rimorchio di altro natante, esclusivamente a remi. In modo analogo si procede per il rientro a riva.


NUMERO PERSONE TRASPORTABILI SU IMBARCAZIONI E NATANTI


1. Il numero delle persone trasportabili dalle imbarcazioni viene definito nel corso degli accertamenti tecnici di idoneità sulla licenza di navigazione dell'unità. Tale numero è comprensivo dell'equipaggio e dei passeggeri a bordo.
Nota: È in corso l'emanazione di un provvedimento che stabilirà il numero minimo dei componenti l'equipaggio delle imbarcazioni e navi da diporto e numero massimo delle persone trasportabili in conformità a quanto previsto dalla legge sulla nautica.
2. Il numero delle persone trasportabili sui natanti viene stabilito con ordinanza emanata dalle Autorità Marittime locali, secondo le direttive ministeriali, che prevedono i seguenti criteri.
a) per una lunghezza fino a m. 3,50: 2 persone;
b) per una lunghezza da m. 3,51 a m. 4,50: 4 persone
c) per una lunghezza da m. 4,51 a m. 6,00: 5 persone;
d) qualora l'unità sia di tipo omologato, il numero delle persone trasportabili è quello indicato nel certificato di omologazione rilasciato dall'Ente Tecnico. Tale documento deve essere tenuto a bordo, in originale o copia autenticata, solo quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello stabilito dalle ordinanze


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